21/09/2018

Relazione sulla Performance

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Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, gli Ordini professionali  sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance , ma non a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

In relazione all’applicazione delle disposizioni dettate dal DLGS 150/2009 anche nei confronti degli Ordini professionali, in merito alla mappatura del ciclo di gestione della performance, all’adozione del Piano Triennale della Performance,  gli stessi devono dotarsi di un regolamento che disciplini la metodologia di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale, accompagnato dalla individuazione del contenuto delle disposizioni del medesimo DLGS 150/2009, ritenute applicabili.

In riferimento all’ Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il comma 2 bis dell’art. 2 del decreto legge 31.08.2013, n. 101 stabilisce che: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.