La Legge 190/2012 [anticorruzione] ha introdotto nell’ambito Ordinistico italiano l’art.
54bis del decreto legislativo n.165/2001, inerente la tutela del dipendente pubblico che
segnala eventuali illeciti [whistleblowing].
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire la commissione di illeciti
attraverso l’adozione di una procedura che assicuri protezione al dipendente pubblico
autore della segnalazione circostanziata.
La segnalazione in tale contesto, è un chiaro atto di senso civico, attraverso il quale il
whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni
pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico
collettivo. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di
fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in ordine alle modalità di segnalazione
ed alle forme di tutela che gli vengono assicurate dall’Ordine Professionale
I soggetti che possono segnalare illeciti sono i dipendenti pubblici che, in ragione
del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. Si
intendono quindi tutti i dipendenti pubblici, sia con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, compresi gli iscritti
all’albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio e i cittadini.