16/12/2021

Scadenza adempimenti ECM (spostamento e recupero crediti) al 31 dicembre 2021

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Scadenza adempimenti ECM (spostamento e recupero crediti) al 31 dicembre

Con l’avvicinarsi della conclusione del corrente anno è opportuno ricordare che la CNFC (Commissione Nazionale Formazione COntinua) nelle delibere del 10/06/2020 e del 04/02/2021, ha indicato la data del 31 dicembre 2021 quale termine ultimo per procedere, da parte degli iscritti Infermieri e Infermieri Pediatrici, ad alcuni importanti adempimenti relativi al conseguimento dell’obbligo formativo ECM per i trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Come stabilito al par.3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 con crediti ECM conseguiti nel triennio 2017-2019, nella misura massima del 100% del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Sempre entro la stessa data del 31/12/2021 è prevista la facoltà di recuperare e spostare, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019 con crediti ECM conseguiti nel triennio corrente, entro il 31/12/2021.

Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista entro e non oltre la data del 31/12/2021 accedendo  all’area riservata del portale Co.Ge.APS oppure attraverso l’App CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.

E’ inoltre opportuno evidenziare che, per coloro che si avvalgono di tali disposizioni, non si applicano le riduzioni previste dal Manuale al par.1.1, punti 1 e 2, nello specifico:

  • una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
  • una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

Infine con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, si precisa che la delibera della Commissione Nazionale del 04/02/2021 al Punto 2 prevede che un professionista, successivamente alla certificazione della Conformità ECM da parte dell’Ordine, può spostare partecipazioni ad altro triennio, solo se queste non sono state utilizzate per la certificazione del triennio in oggetto.

Il Co.Ge.A.P.S. ha pubblicato la guida utente per la funzionalità di spostamento dei crediti ECM per il recupero di un eventuale debito formativo del triennio precedente.

Scarica la guida